Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

EUROPA ATLANTICA

Articolo 1

Costituzione

È costituita, nelle forme dell’associazione non riconosciuta disciplinata dal 1° Libro del Codice Civile, l’Associazione “EUROPA ATLANTICA”.

Articolo 2

Sede

L’Associazione “Europa Atlantica” ha la propria sede in Corso Vittorio Emanuele II numero 18, Roma.

Articolo 3

Finalità

L’Associazione “Europa Atlantica”, nasce con lo scopo di promuovere il confronto pubblico e la cultura diffusa sulle tematiche della politica internazionale, delle politiche di sicurezza e difesa, dell’innovazione tecnologica e dell’economia globale, e in generale di tutte le questioni di natura strategica per il futuro dell’Italia, dell’Europa e dell’Alleanza Atlantica. L’Associazione trae il proprio nome dal blog www.Europaatlantica.it, in pieno accordo con i suoi proprietari, e promoverà le proprie finalità anche attraverso i canali digitali, il web e il suddetto blog.

L’Associazione intende mettere al centro delle proprie attività il tema del futuro dell’Europa e del mondo atlantico e degli scenari politico-economici globali, con particolare riguardo al ruolo dell’Italia e dell’Europa e dei loro alleati, al futuro dell’Alleanza Atlantica e delle relazioni transnazionali e transatlantiche, e anche in particolare dei temi della sicurezza e difesa, ponendo in essere attività e iniziative di informazione, formazione, divulgazione e analisi, con l’obiettivo di approfondire lo studio delle realtà politiche, istituzionali, sociali, economiche, culturali, militari, geopolitiche in ambito internazionale e nazionale.

L’Associazione opera per promuovere i valori che sono alla base della fondazione dell’Unione Europea e dell’Alleanza Atlantica, con la convinzione che la prospettiva della democrazia, della cooperazione e della collaborazione internazionali siano la base per affermare la sicurezza e lo sviluppo economico nel mondo. Opera anche per promuovere i valori alla base dell’ordinamento democratico e del diritto internazionale, fedele ai principi sanciti nella Costituzione Italiana e dei trattati internazionali sottoscritti dalla Repubblica italiana, con l’obiettivo anche della diffusione della cultura della sicurezza e dei valori democratici, contro ogni forma di estremismo, radicalismo, razzismo e fanatismo.

L’Associazione potrà agire in collaborazione con tutti soggetti, istituzionali e privati, economici o sociali, che condividano le sue finalità e i suoi valori, per costruire strumenti, iniziative e luoghi di confronto promuovendo attività di studio, di formazione, di ricerca e di divulgazione per condividere proposte, progetti e azioni inerenti alle tematiche oggetto delle sue attività.

L’associazione opera in particolare nel campo dei media e della comunicazione attraverso il blog intitolato WWW.EUROPAATLANTICA.IT, da cui trae il proprio nome, la cui gestione verrà successivamente regolata per mezzo di apposito accordo stipulato con il detentore del dominio internet, e svilupperà attraverso il sito internet parte della propria attività culturale di divulgazione e informazione rivolta anche a terzi, per mezzo anche di supporti multimediali e strumenti di comunicazione web dedicati.

Articolo 4

Soci fondatori

I soci fondatori manterranno tale status fino al giorno in cui confermeranno la propria adesione all’Associazione, salvo diverse deliberazioni del Consiglio direttivo.

Articolo 5

Soci

Sono previste 3 tipologie di soci dell’Associazione “Europa Atlantica”

  • Soci fondatori;
  • Soci ordinari;
  • Soci onorari.

Oltre ai Soci fondatori, possono essere soci ordinari dell’associazione “Europa Atlantica” le persone fisiche, cittadini italiani e stranieri, che si riconoscono nei valori del presente statuto e che ne facciano regolare richiesta al Consiglio Direttivo o direttamente alla persona del Presidente.

Di seguito saranno distinti con il termine “soci” l’insieme dei soci ordinari e dei soci fondatori, ovvero i soci che godono dei diritti attivi e passivi in seno all’Associazione.

Su proposta dei componenti Consiglio Direttivo o del Presidente, singoli cittadini, italiani o stranieri, che non abbiano la qualifica di socio, possono essere nominati soci onorari, per un triennio, rinnovabile.

I soci tutti dovranno impegnarsi a cooperare con l’Associazione per il perseguimento delle sue finalità, in conformità degli indirizzi stabiliti dagli organi sociali, ed avranno diritto di beneficiare dei vari servizi ed attività predisposti dalla stessa.

I soci sono tenuti al pagamento delle quote annuali, il cui ammontare è libero, salvo diversa disposizione del Consiglio direttivo a inizio di ogni anno.

Non sono tenuti al pagamento di quote i soci onorari. I soci onorari non hanno diritto di voto in Assemblea, ma possono prendervi parte ai lavori.

Articolo 6

Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione “Europa Atlantica” sarà formato attraverso le contribuzioni effettuate da terzi e dai soci, ordinari, fondatori e onorari.

In particolare il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dalle quote associative;
  • dalle eventuali contribuzioni straordinarie ricevute dagli associati, da persone fisiche o giuridiche, anche non associate, che intendono sostenere l’attività dell’Associazione;
  • dai beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, e immobili che diventeranno in qualunque modo e forma di proprietà dell’Associazione;
  • da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti ricevuti da qualunque soggetto;
  • da eventuali contributi di qualsiasi natura da parte di qualunque soggetto;
  • da ogni altra entrata o risorsa che concorra ad incrementare le disponibilità dell’Associazione.

In caso di scioglimento dell’Associazione, deliberata a maggioranza dei due terzi dei presenti dal Consiglio Direttivo, verrà convocata una Assemblea speciale dei Soci, le cui procedure saranno regolate da apposito regolamento stabilito con maggioranza dei due terzi dei votanti dal Consiglio Direttivo. Informata l’Assemblea dei Soci della delibera di scioglimento dell’Associazione, i componenti del Consiglio Direttivo avranno la responsabilità di seguire e concludere le procedure di scioglimento secondo le disposizioni disposte dall’apposito regolamento e le normative vigenti. In caso di scioglimento,  per qualsiasi causa, il patrimonio associativo sarà devoluto a terzi, secondo la deliberazione del Consiglio Direttivo, attraverso procedure che assicurino la massima trasparenza.

Articolo 7

Organizzazione dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione “Europa Atlantica”: il Presidente, il Consiglio direttivo, il Tesoriere e l’Assemblea dei soci.

Il mandato associativo del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Tesoriere, a partire dalla fondazione della stessa, è di 3 anni.

Il Consiglio direttivo partecipa alla definizione e dell’agenda di lavoro e delle attività e dei programmi dell’associazione e può coadiuvare il Presidente nella gestione pratica dell’Associazione; è composto dai soci la cui adesione all’Associazione è valida, in un numero di soci compreso tra i 3 e i 7. Il numero di soci componenti del Consiglio direttivo viene fissato su proposta del Consiglio uscente contestualmente alla convocazione dell’Assemblea dei soci che dovrà rinnovare le cariche.

Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, può nominare uno o più Vice-presidenti e un Direttore.

L’Assemblea dei soci è competente per modificare il presente statuto e delibera con il consenso di almeno due terzi dei votanti. L’Assemblea dei soci elegge, con maggioranza relativa, secondo le modalità definite in apertura dell’assemblea su proposta del Presidente uscente, i componenti aggiunti del Consiglio direttivo, da un minimo di 3 a un massimo di 7 persone scelte tra i soci. Potranno partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti i soci, siano ordinari o fondatori. L’Assemblea dei soci è convocata ogni anno, almeno una volta all’anno, per approvare il rendiconto economico dell’associazione ed eventuali altri atti all’ordine del giorno, oltre che per discutere e confrontarsi sulle linee programmatiche dell’associazione per l’anno successivo.

Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo all’inizio di ogni mandato tra uno dei suoi componenti, rappresenta pubblicamente l’Associazione e ne ha la rappresentanza legale, attua le linee programmatiche lungo le quali si sviluppa l’azione dell’Associazione, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, dell’assemblea dei soci, salvo delega ad altri, tesoriere o direttore.

Il Tesoriere, scelto tra i soci ordinari o fondatori, è eletto dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente. Egli può essere scelto anche tra i soci componenti del Consiglio direttivo, cura tutti i rapporti economici dell’Associazione “Europa Atlantica”, adottando forme adeguate di controllo esterno dei conti, e può esercitare, su delega del Presidente o del Consiglio direttivo, tutte le forme di rappresentanza previste dalla legge, per singole fattispecie o mansioni, in particolare per quanto riguarda l’amministrazione e la contabilità e i rapporti con terzi.

Il o i Vice Presidenti, qualora siano nominati dal Consiglio direttivo, scelti tra i soci presenti nel Consiglio direttivo o anche tra gli altri soci, possono svolgere competenze specifiche o sostituire il Presidente nella rappresentanza esterna dell’associazione, su espressa delega dello stesso, o nello svolgimento delle sue funzioni qualora sia impedito.

Il Direttore, qualora nominato dal Consiglio, scelto tra i soci anche tra coloro che non sono eletti nel Consiglio, svolge funzioni di carattere organizzativo, seguendo in particolare le attività e la gestione interna dell’associazione, la promozione degli eventi e delle iniziative; può affiancare il tesoriere nella gestione economica, e affiancare il Presidente nel suo lavoro, qualora questi lo ritenga necessario, nella rappresentanza dell’associazione e dei suoi soci. Se è scelto tra i soci non eletti nel Consiglio direttivo sarà invitato permanente ai lavori del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

Su decisione del Consiglio direttivo possono essere costituiti un Comitato di Indirizzo e un Comitato Scientifico, il cui mandato è definito dal Consiglio, possono non avere scadenza e potranno essere sempre integrati e allargati su proposta del Presidente o  del Consiglio stesso.

Il Comitato di indirizzo può essere composto da soci dell’associazione, con il compito di affiancare e collaborare con il Presidente e il Consiglio direttivo nell’elaborazione degli indirizzi generali e delle linee programmatiche e strategiche dell’associazione. Il Comitato scientifico, che può essere composto anche da persone non iscritte all’associazione, può avere una funzione consultiva in particolare per quanto attiene alle attività culturali dell’associazione. La permanenza all’interno del Comitato scientifico non obbliga il componente al versamento di alcuna quota sociale.

Il Consiglio direttivo, su proposta di uno dei suoi componenti, può assegnare incarichi di lavoro o di rappresentanza anche su singoli temi anche a singoli soci non facenti parte degli organismi dell’Associazione stessa. Il Consiglio direttivo, su proposta del Direttore o del Presidente, potrà proporre, per meglio organizzare il lavoro e le attività dell’associazione, la nascita e la formazione di Gruppi di lavoro, o Forum di discussione interni e aperti anche a non associati, con relativi coordinatori o rappresentati. Questi potranno agire, su mandato del Consiglio, nel completamento delle proprie funzioni e finalità, per il mandato ricevuto, anche promuovendo progetti e programmi indirizzati specificatamente.

L’Associazione opera su tutto il territorio nazionale e comunitario, e non si pone limiti territoriali anche in ambito internazionale.

Le riunioni del Consiglio direttivo potranno svolgersi anche attraverso il supporto digitale, in video conferenza o in caso di espressa convocazione, via mail. Saranno ammesse forme di voto per delega e corrispondenza sia all’interno del Consiglio direttivo che durante l’assemblea dei soci, se il delegato è in ogni caso un componente del Consiglio direttivo stesso.

Articolo 8

Esercizi e Bilanci

Gli esercizi associativi sono annuali e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio associativo sarà relativo al periodo intercorrente tra la costituzione ed il 31/12/2018.

Il successivo esercizio associativo sarà relativo al periodo intercorrente dal giorno in cui al comma precedente al 31 dicembre dello stesso anno.

Il Tesoriere redige un rendiconto di apertura entro due mesi dalla costituzione dell’Associazione.

Il rendiconto è costituito da:

  • Stato patrimoniale;
  • Rendiconto della gestione;
  • Nota integrativa;
  • Prospetto di movimentazione dei fondi.

Il rendiconto è corredato dalla relazione sulla gestione  ed è approvato dall’assemblea annuale dei soci, riunita con apposito ordine del giorno.

Articolo 9

Strumenti di promozione delle attività associative

Le attività dell’associazione si potranno fondare sia sul contributo dei suoi soci, i quali potranno essere economicamente sostenuti nelle loro attività dall’Associazione, o semplicemente rimborsati, previo autorizzazione del Consiglio direttivo o del tesoriere, ma anche attraverso collaborazioni o servizi erogati o stabiliti con soggetti terzi.

L’Associazione potrà sviluppare, attraverso i suoi soci e i suoi rappresentanti e soggetti terzi, anche attività di tipo economico, come consulenze esterne o progetti di ricerca, stipulare contratti anche di natura economica, sviluppare progetti di formazione, studio, analisi, comunicazione, partecipare a bandi pubblici e privati, stipulare forme di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, associativi, individuali e cooperativi, per perseguire le proprie attività, nel rispetto delle sue finalità e dei valori che sono alla base del presente statuto.

L’associazione potrà dotarsi di tutti gli strumenti, previsti a norma di legge,  atti alla promozione pubblica delle proprie attività. Potrà organizzare attività di raccolta fondi, in sostegno alle proprie attività, potrà avvalersi della collaborazione di soggetti terzi o di propri soci per lo svolgimento delle proprie attività. Potrà avvalersi anche della collaborazione o consulenza, anche su singoli progetti, di soci o componenti del Comitato di indirizzo e del Comitato scientifico, per la promozione e per l’organizzazione delle sue attività.

Articolo 10

Modalità di adesione all’associazione

Coloro che volessero aderire all’associazione avranno in prima istanza obbligo di presentare domanda al Consiglio direttivo o al Presidente, direttamente o per tramite di uno dei suoi componenti. La richiesta di adesione, ricevuta e verificata, verrà messa all’ordine del giorno alla prima riunione utile del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo deciderà a maggioranza dei presenti se accogliere o respingere la richiesta, valutando anche eventuali informazioni richieste al candidato a sostegno della propria iscrizione. Nel caso in cui la richiesta venga accolta, il candidato socio avrà obbligo di versare la quota stabilita per l’adesione, prima che la sua adesione sia effettiva entro il termine temporale e nelle modalità che gli saranno indicate dal Consiglio direttivo. Il Presidente, su deroga del Consiglio, potrà proporre direttamente iscrizioni all’associazione, che potranno essere autorizzate anche successivamente dal Consiglio.

Il Consiglio direttivo, su richiesta o proposta di uno dei suoi componenti, potrà decidere con la maggioranza dei suoi componenti l’eventuale espulsione di uno dei soci iscritti, qualora questi abbia posto in essere iniziative o attività contrarie alle finalità dell’associazione o lesive della sua immagine pubblica o comunque contrarie ai valori a cui l’Associazione si riferisce.

Articolo 11

Quota associativa di adesione

È stabilita una quota base di adesione all’associazione, con valore annuale, che ogni socio, almeno nella sua cifra minima, dovrà versare al tesoriere o ad altri membri del Consiglio in sua rappresentanza, all’atto dell’iscrizione.

Il socio che non rinnoverà la propria adesione entro l’anno corrente, previo versamento della quota stabilita, potrà essere cancellato dall’elenco degli iscritti per l’anno successivo.

Articolo 12

Spese

Le spese del presente atto, la sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell’Associazione.

Articolo 13

Foro competente

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e l’Associazione sarà competente il Foro di Roma.

Articolo 14

Durata

La durata è fissata a tempo indeterminato e verrà ridefinita secondo le norme previste dallo Statuto di cui all’art. 1.

Roma 30 maggio 2018

Letto e sottoscritto,